Il conflitto in Ucraina ha “distratto” negli ultimi mesi la Rivista dal continuare a trattare argomenti relativi il Comparto nazionale FS. Tuttavia vogliamo offrire ai lettori un aggiornamento circa gli ultimi sviluppi delle indennità da elargire agli operatori.

Come abbiamo già precedentemente riportato, in virtù di una cosiddetta “coda contrattuale”, a decorrere dal prossimo 15 giugno 2022, al personale militare in possesso dei “brevetti” (nonostante non esista alcun atto amministrativo emanato dal Ministero della Difesa, SME si ostina a definire brevetti quelle che in realtà sono qualifiche) di acquisitore obiettivi o di ranger, rispettivamente in servizio presso il 185° RRAO e il 4° rgt alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i reparti, le strutture comando e le posizioni organiche delle Forze Speciali, compete un’indennità supplementare mensile nella misura del 170% dell’indennità di impiego operativo di base. Ciò si applicherà al personale militare delle Forze Armate da 1° caporal maggiore a capitano (e gradi corrispondenti).

Ai reparti Incursori è stata rideterminata, nella misura del 190%, l’indennità operativa di base già esistente e sancita dalla Legge n. 78 del 23 marzo 1983, di cui all’art. 9 comma 2, che originariamente era stata fissata nella misura del 180%.

Quindi, come si evince, i reparti incursori (Col Moschin, GOI, 17° stormo e GIS) ottengono un aumento esiguo mentre gli acquisitori e i ranger avranno un sostanzioso incremento delle loro indennità, che porterà la differenza tra operatori Tier 1 e Tier 2 a poche decine di euro (per i ranger, l’indennità percepita come appartenenti alle truppe alpine verrà assorbita nel 170%).

Gli incrementi delle indennità sono frutto della volontà di SME di rendere il 185° e il 4° “appetibili” per i volontari, essendoci non pochi problemi per il reclutamento.

Analizzando il testo del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56. “recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate – Triennio normativo ed economico 2019-2021” all’art. 13 trattante le indennità di impiego operativo ai sensi della legge 23 marzo 1983, n. 78, punto 4, si legge che a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso dei brevetti di “acquisitore obiettivi” o di “ranger” rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi ed il 4° reggimento alpini paracadutisti, ovvero in servizio presso i reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze Speciali, compete un’indennità supplementare mensile nella misura
del 170% dell’indennità di impiego operativo di base.

Ora, come già specificato sopra, i cosiddetti “brevetti” (in realtà qualifiche di Forza Armata) non sono regolati da alcun Decreto Ministeriale, e per essere equiparati al brevetto interforze di Incursore devono essere retaggio appunto di tutte le Forze Armate, che dovrebbero quindi dotarsi di analoghe unità Tier 2 (e siamo ben certi che reparti quali la compagnia forze speciali in seno al 2 rgt fanteria di marina della brigata San Marco siano ben pronti a saltare a bordo di questa equiparazione).

La domanda quindi è: sono davvero necessarie tutte queste unità all’interno del Comparto Operazioni Speciali italiano? Non vi saranno ulteriori duplicazioni di quanto già espresso dai Reparti Incursori Tier 1 che costituiscono il nucleo delle Forze Speciali italiane? Possibile che a livello politico questa importante definizione sia stata trascurata senza effettuare alcun approfondimento? E soprattutto: quanti fondi verranno “distratti” dai Reparti Tier 1 per alimentare un ulteriore ingrandimento del Comparto stesso con inevitabili conseguenze negative, soprattutto per l’alimentazione delle unità Incursori?

Il perché è presto detto: nel D.P.R. del 20 aprile 2022, n.56 si fa riferimento alla legge del 23 marzo 1983, n.78, ma vi è un’ulteriore inesattezza oltre al già menzionato “brevetto” dei reparti Tier 2: nel testo della 78/83 si parla esclusivamente del brevetto di Incursore e soprattutto si parla della proporzionalità delle indennità supplementari da conferire al personale in possesso appunto dei brevetti, come anche ricordato nella recente risoluzione del presidente della IV Commissione Difesa Gianluca Rizzo, n. 8-00116 “Sul trattamento economico dei Corpi Speciali delle Forze Armate” che è in via di approvazione, accogliendo la riformulazione del Governo, citando anche l’articolo 36 della Carta costituzionale che stabilisce che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro.

La quantità e la qualità del lavoro svolto dai reparti Tier 1 sono state quantificate e distinte dal Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) all’interno di recentissime direttive (fine 2021) che appunto decretano in maniera netta la differenza fra reparti Incursori Tier 1 e i reparti Tier 2.

Se i compiti a livello NATO restano simili (e comunque non uguali a livello capacitivo), le unità Incursori devono approntarsi ed essere disponibili per ulteriori compiti di interesse nazionale (ad esempio la liberazione di ostaggi) che li differenziano notevolmente rispetto al Tier 2.

L’elevazione delle indennità supplementari dei reparti Incursori dal 180% al 190% risulta piuttosto stridente con tale principio di proporzionalità rispetto ai reparti Tier 2, che con il loro 170% si staccano di poche decine di euro in meno. Siamo convinti che questa situazione comporterà nel lungo periodo una riduzione degli arruolamenti nelle unità Tier 1, poiché risulterà più appetibile tentare una selezione qualitativamente meno impegnativa per entrare in un reparto Tier 2 dove si conseguirà un’indennità di poco inferiore ad un Incursore.

Il precedente comandante del COFS, il generale di squadra aerea Lanza de Cristoforis, durante l’audizione presso la Camera dei Deputati in occasione della risoluzione in merito alle indennità supplementari dello scorso anno, asserisce puntualmente “in ragione delle ulteriori missioni (quelle nazionali) che caratterizzano l’addestramento e le capacità dei soli reparti incursori (Tier 1) i relativi reparti assicurano quotidianamente un’aliquota di personale in elevata prontezza”. È palese, se non addirittura dogmatico, che l’addestramento di un reparto sia funzione dei compiti da assolvere.

Se l’obiettivo quindi è l’appiattimento dell’intero Comparto Operazioni Speciali nonché della figura dell’Incursore, allora si è sulla strada giusta, ma riteniamo che tali provvedimenti siano particolarmente nocivi in un periodo storico dove l’Italia deve esprimere assetti di pregio che hanno maturato nell’ultimo secolo notevole esperienza e prestigio su scala mondiale, e non sminuirne il valore per rincorrere un aumento prettamente quantitativo.

In ultima analisi, l’articolo in questione non vuole certo sminuire il ruolo degli acquisitori o dei ranger, semplicemente si sta cercando di tutelare degli asset strategici (come i reparti incursori) per la Nazione.

I recenti sviluppi degli scenari internazionali stanno evidenziando la necessità di un “ritorno al passato” per quanto concerne le dottrine delle FS, sarà quindi imperativo concentrare le poche risorse disponibili su quei reparti in grado di esprimersi ai massimi livelli capacitivi.

Articolo di Tiziano Ciocchetti per difesaonline.it